APS, cos’è un’associazione di promozione sociale

Un’associazione di promozione sociale (abbreviato in APS) è una tipologia di Ente del Terzo Settore (ETS), che svolge attività di interesse generale verso i propri associati o terze persone, avvalendosi prevalentemente di volontari. Che cos'è una APS Associazione di Promozione Sociale | Wishraiser

 

 

 

Cosa si intende per APS?

APS è l’acronimo che indica un’Associazione di Promozione Sociale. Anche le Associazioni di Promozione Sociale (APS) rientrano nella definizione di Enti del Terzo Settore, come previsto dalla Riforma del Terzo Settore avviata nel 2016.

Secondo il nuovo codice del terzo settore, una APS deve avere tra i soci costituenti un numero minimo di 7 persone fisiche o di 3 associazioni. Tali disposizioni servono a salvaguardare il principio di democraticità, punto cardine del settore associazionistico.

 

Cosa può fare una APS?

Come tutti gli Enti del Terzo Settore, anche le Associazioni di Promozione Sociale (APS) nascono per svolgere attività di interesse generale in modo esclusivo o prevalente. Le “attività di interesse generale” che un ente del terzo settore deve svolgere sono contenute nell’art.5 del d.lgs 117/2017.  Il disegno di legge distingue diverse macro-aree di attività:

  • Interventi e servizi sociali: comprendono la rete territoriale dei servizi alla persona e i servizi rivolti a persone con disabilità;
  • Interventi e prestazioni sanitarie;
  • Prestazioni sociosanitarie, ovvero quelle prestazioni assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono finalizzate alla promozione della salute e alla prevenzione;
  • Educazione, istruzione e formazione professionale, comprendente sia il sistema educativo di istruzione, sia le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • Salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell’ambiente, escluse le attività di raccolta e il riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  • Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
  • Formazione universitaria e post universitaria;
  • Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • Attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
  • Radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ovvero caratterizzata dall’assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonché società cooperative che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso;
  • Attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  • Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  • Servizi strumentali per il terzo settore, che devono essere realizzati da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
  • Cooperazione allo sviluppo, ovvero attività i cui obiettivi sono: sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze; tutelare e affermare i diritti umani; prevenire i conflitti; Commercio equo e solidale, ovvero basato su un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
  • Inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro per lavoratori svantaggiati quali ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno, persone beneficiarie di protezione internazionale o persone senza fissa dimora; Alloggio sociale, incluse attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  • Accoglienza e integrazione dei migranti;
  • Attività sportive dilettantistiche
  • Agricoltura sociale, ovvero attività esercitate dagli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, e dalle cooperative sociali dirette a realizzare l’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali, prestazioni e servizi che affiancano e supportano terapie mediche, psicologiche e riabilitative, progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio;
  • Beneficenza e cessione di denaro, beni e servizi;
  • Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
  • Promozione e tutela dei diritti (diritti umani, civili, sociali e politici, diritti dei consumatori, diritti degli utenti delle attività di interesse generale, ecc.);
  • Adozione internazionale;
  • Protezione civile;
  • Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

 

 

Come si gestisce una APS?

La gestione di una Associazione di Promozione Sociale (APS) è affidata ai tre organi che la compongono: il Consiglio Direttivo, il Presidente e l’Assemblea dei Soci. Nello specifico, il Consiglio Direttivo è composto da membri eletti dai soci che godono del diritto di voto, si occupa di amministrare l’Associazione, quindi:

  • Elegge al proprio interno il Presidente, ed eventualmente il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
  • Stabilisce le regole interne all’Associazione e le norme di utilizzo delle strutture della stessa;
  • Stabilisce la quota annuale di associazione e il costo delle attività dell’Associazione;
  • Valuta le richieste di iscrizioni;
  • Decide su eventuali provvedimenti disciplinari;
  • Approva il programma socio-culturale dell’Associazione;
  • Rendiconta e relaziona sui movimenti economico-finanziari dell’Associazione; 
  • Gestisce le finanze dell’Associazione e le sue Risorse Umane;
  • Convoca l’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è tenuto da un Presidente e un minimo di due Consiglieri, il cui mandato è indicato nello statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce generalmente una o due volte al mese e prevede la relazione di un verbale.

Il Presidente dell’Associazione è il rappresentante legale della stessa, il suo compito è controllare che le disposizioni dei vari organi societari e di quanto indicato nello Statuto vengano rispettate. Resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo. L’Assemblea dei Soci è composta dalla totalità dei soci dell’Associazione e si occupa di:

  • eleggere il Consiglio Direttivo;
  • approvare l’annuale rendiconto economico-finanziario e la relativa relazione;
  • apportare modifiche allo Statuto;
  • decidere la cessata attività dell’Associazione;
  • nominare i liquidatori;

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per approvare il  rendiconto economico-finanziario. Può essere poi convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Le deliberazioni dell’assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati e se prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Le deliberazioni dell’assemblea sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e se prese a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. In alcuni casi particolari per la validità della deliberazione è necessaria una maggioranza qualificata:

  • per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
  • per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
 

Come costituire un’associazione di promozione sociale?

L’Associazione di Promozione Sociale può costituirsi scrittura privata registrata o mediante un atto pubblico.

In quanto Ente del Terzo Settore, anche nell’atto costitutivo dell’associazione di promozione sociale devono essere indicati:

  • l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale;
  • le finalità civiche e di utilità sociali perseguite e l’assenza di scopo di lucro;
  • sede legale e patrimonio di partenza;
  • norme su ordinamento, amministrazione e rappresentanza dell’ente;
  • diritti e obblighi degli associati; 
  • requisiti per l’ammissione di nuovi associati, compresa la relativa procedura che dovrà avere criteri non discriminatori;
  • nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori. Va inoltre indicato, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
  • norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
  • durata dell’ente, qualora sia prevista;
  • lo Statuto con le norme relative al funzionamento dell’ente;

 

 

Che differenza c’è tra ODV e APS?

Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) devono rivolgere la propria attività prevalentemente verso soggetti terzi. Le Associazioni di Promozione Sociale (APS), come abbiamo visto, possono invece rivolgere le proprie attività anche verso i propri associati.

 

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